norme in materia di trattamenti di disoccupazione

Art. 1. Norme in materia di trattamenti di disoccupazione1.L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilita' e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al 15 per cento della retribuzione.
2.A decorrere dall'anno 1990, e' confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennita' ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennita' al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attivita' lavorativa svolta.
3.All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dall'Istituto medesimo.
4.Per i periodi anteriori al 1' gennaio 1990, i lavoratori ai quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne ed il 53' anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianita' prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1' gennaio di ciascun anno.
5.Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.
6.Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figura- tive di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, e' posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilita' derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b).
Entrata in vigore il 5 aprile 1991

Sentenze23


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1732
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f - Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione - Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione - Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere - Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere - Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere - Dott. ROSSELLI Federico - rel. Consigliere - Dott. VIDIRI Guido - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale …
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  • 2. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2014, n. 7383
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 22599/2009 proposto da: - I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 2 9 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, STUMPO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti; - ricorrente - …
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  • 3. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2010, n. 12355
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico - Presidente - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. PICONE Pasquale - Consigliere - Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere - Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell?avvocato LORENZONI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all?avvocato LA BADESSA MARIA DOMENICA, giusta delega in calce al ricorso; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato …
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  • 4. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2010, n. 12102
    Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI ID - Presidente - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. MARCORA 18/20, presso il PATRONATO A.C.L.I., Servizio Legale Centrale, rappresentato e difeso dall?avvocato FIORIO VALENTINO, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA …
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  • 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2008, n. 17529
    Provvedimento: Aula 'A' 175 29 .08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 26 GIU. 2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele DE LUCA Presidente - R.G.N. 27161/05 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 2.17529 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 14/05/08 ConsigliereDott. Stefano MONACI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta. delega in atti; ricorrente - contro NAZIONALE DELLA PREVIDENZA …
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