indirizzo politico-amministrativo. funzioni e responsabilita' (art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)

Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'
(Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n.387 del 1998)1.Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a)le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;b)la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;c)la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;d)la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;e)le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;f)le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;g)gli altri atti indicati dal presente decreto.

2.Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3.Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4.Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. ((A tali amministrazioni e' fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente)).
Entrata in vigore il 20 giugno 2008

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2016, n. 4913
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/11/2006, n. 25264
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      • 3. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-10-14, n. 202401169
        Provvedimento:
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        • acquisizione al patrimonio comunale·
        • annullamento in autotutela·
        • art. 107 d.lgs. 267/2000·
        • art. 21 nonies l. 241/1990·
        • art. 31 d.P.R. 380/2001·
        • art. 53 l. 388/2000·
        • compensazione spese legali·
        • condono edilizio·
        • incompetenza amministrativa·
        • ordine di demolizione·
        • prova epoca realizzazione opere abusive·
        • sanzione sproporzionata·
        • silenzio assenso·
        • verificazione tecnica

      • 4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-22, n. 202408063
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        • accreditamento corsi di studio·
        • attività laboratoriali·
        • classi di laurea magistrale·
        • compensazione delle spese·
        • competenza amministrativa·
        • competenze del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)·
        • diritto all'istruzione·
        • integralmente a distanza·
        • modalità di erogazione dei corsi·
        • obiettivi formativi·
        • ordinamento didattico·
        • prevalentemente a distanza·
        • riesame dell'ordinamento didattico·
        • sospensione dell'efficacia degli atti impugnati·
        • tutela cautelare·
        • valutazione del Consiglio Universitario Nazionale (CUN)

      • 5. TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-09-06, n. 202416153
        Provvedimento:
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        • annullamento provvedimento amministrativo·
        • carenza motivazione provvedimento·
        • cessione illegittima alloggio ERP·
        • competenza dirigenziale·
        • principio di contraddittorio·
        • regolarizzazione occupazione alloggio ERP·
        • silenzio assenso·
        • violazione art. 53 l.r. Lazio n. 27/2006·
        • violazione art. 97 Cost.·
        • violazione principio di legittimo affidamento
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