trasparenza delle amministrazioni pubbliche (art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998)

Art. 10. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(Art.11 del d.lgs n.29 del 1993, come modificato dall'art.43, comma 9 del d.lgs n.80 del 1998)1.L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421, ai fini della trasparenza e rapidita' del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche.
2.La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 11, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 10:
- Per il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, vedi nelle note alle premesse.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonche' disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego):
"Art. 18. - 1. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti per recuperare efficienza e produttivita' nella pubblica amministrazione, nella provincia di Milano puo' essere costituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, un comitato metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai dirigenti degli uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal Ministro per la funzione pubblica.
2. In particolare, il comitato metropolitano, ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67:
a) individua le cause che impediscono il rapido ed efficace dispiegamento dell'azione amministrativa verificando la funzionalita', l'efficienza e la produttivita' delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;
b) (Abrogato);
c) si avvale di centri specializzati pubblici o a partecipazione pubblica, o di enti o istituti privati particolarmente esperti nel settore.
3. I progetti, in materia di organizzazione e miglioramento dei servizi, possono essere anche a carattere integrato fra le diverse amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.
4. Il comitato metropolitano, sempre ai fini predetti, correlativamente alla durata di ciascun progetto, puo' assumere, in via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno o parziale, entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto. A tal fine non trova applicazione il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta motivata del comitato metropolitano, puo' autorizzare una deroga al limite predetto.
6. L'assunzione del personale avviene mediante ricorso alle graduatorie degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Qualora le graduatorie non sussistano oppure siano esaurite, il comitato metropolitano, entro i limiti indicati nei commi 4 e 5, procede all'assunzione attraverso selezione dei candidati in possesso dei titoli professionali preventivamente determinati dallo stesso comitato in rapporto alle mansioni richieste. La selezione e' effettuata con questionari a risposta multipla o prove tecnico-pratiche. E' garantita in ogni caso la pubblicita' del reclutamento.
7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano puo' stabilire forme di incentivazione a favore del personale incaricato dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte di finanziamento destinata a tale scopo. Il riconoscimento degli incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal personale agli stessi fini ed aventi pari natura.
8. Per l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con gli uffici periferici statali, il comitato metropolitano puo' raggiungere intese con gli enti locali e con gli enti pubblici nazionali o territoriali.
9. Le attrezzature ed i beni acquisiti ed utilizzati per l'esecuzione dei progetti possono entrare a far parte, previa verifica di funzionalita', del patrimonio indisponibile delle amministrazioni interessate.
10. Il comitato metropolitano riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sullo svolgimento delle iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente alla provvista di beni e servizi necessari all'attuazione dei progetti, possono essere assunte anche in deroga alle norme di contabilita' dello Stato, vengono adottate con decreto del prefetto, previo parere favorevole del dirigente dell'ufficio o degli uffici periferici dello Stato interessati.
12. Il controllo sui decreti adottati dal prefetto e' esercitato dalla delegazione regionale della Corte dei conti".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)]:
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
2.-8. (Abrogati)".
Entrata in vigore il 9 maggio 2001
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