Art 8

Art. 8.((1.L'Autorita' esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contralti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruita' tecnico economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato e' obbligatoria oltre detti limiti ed e' in tali casi formulata direttamente dall'Autorita'. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorita'.
2.Il parere dell'Autorita' e' reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241))
Entrata in vigore il 12 maggio 1995

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