Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto-art. 48

Art. 48.

Costituiscono quindi particelle catastali, da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, oltre gli appezzamenti di possessori diversi e quelli soggetti ad enfiteusi o livello:

a) le singole parti di un medesimo possesso, sebbene contigue, quando differiscono fra loro per qualita' di coltura;

b) i fabbricati o porzioni di fabbricati urbani insieme alle loro dipendenze, come cortili, pozzi e simili;

c) i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali, colle loro dipendenze, come cortili, pozzi, aie e simili;

d) le aie ed i cortili, quando non siano contigui ai fabbricati cui servono;

e) i cortili, gli anditi, ed altri spazi comuni a diversi possessori;

f) l'area circoscritta dalle linee esterne delle fortezze, delle chiese, dei cimiteri e degli spazi contigui destinati ad uso pubblico;

g) le miniere, le cave, le torbiere e le saline, quando non siano sotterranee, e le tonnare, per la superficie occupata stabilmente ad uso della relativa industria;

h) le valli, i laghi e gli stagni da pesca;

i) i terreni destinati a scopo di delizia, a colture che richiedono speciali apparecchi di riparo o riscaldamento; ed in generale tutti i terreni sottratti, per qualsivoglia altro uso, all'ordinaria coltivazione, in quanto non siano da considerarsi come accessori di fabbricati;

k) le strade ferrate e le tramvie in quanto abbiano sede propria, colle rispettive dipendenze;

l) i ponti soggetti a pedaggio;

m) i canali, i viali, le strade, gli accessi e simili, di proprieta' privata, quando non appartengono ai possessori dei terreni fronteggianti;

n) gli argini principali lungo i corsi d'acqua;

o) le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e piazze pubbliche, in quanto non siano da considerarsi come unite alle strade o una continuazione delle medesime;

p) i terreni di territorio comunale o possesso controversi;

q) le spiagge, le rocce, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

r) e, in generale, tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo, o per qualita' di coltura, o per destinazione, o per altre speciali condizioni, escluse le prode ordinarie dei fondi, che ne formano parte integrante.
Entrata in vigore il 29 novembre 1933
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