statuto e regolamento

Art. 6. Statuto e regolamento1.Lo statuto dell'UNIRE e' deliberato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal consiglio di amministrazione ed e' approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente.
2.In particolare lo statuto prevede, fra l'altro, la costituzione del consiglio generale, con funzioni consultive, nominato con decreto del Ministro e composto, oltre dal presidente dell'UNIRE che lo presiede, dai rappresentanti delle associazioni degli operatori del settore, delle organizzazioni professionali del mondo agricolo, delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nel settore del pubblico impiego, dell'Associazione italiana allevatori (A.I.A.) e della Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.), nonche' da esperti in materie amministrative, contabili, economiche e della comunicazione sociale. Il consiglio esprime il proprio parere
sugli argomenti che il presidente ritiene di sottoporre al suo esame.((2-bis.Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre
consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.
2-ter.Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le deibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, e' sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali. ))3.Il regolamento di amministrazione e contabilita', entro il termine di cui al comma 1, e' deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4.Il regolamento del personale e' deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'ente e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5.Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 3 e 4, continuano ad applicarsi all'UNIRE le disposizioni attualmente vigenti, in quanto compatibili con il presente decreto.
Entrata in vigore il 25 giugno 2003

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