funzioni dell'unire

Art. 2. Funzioni dell'UNIRE1.L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attivita' agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumita' ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.
2.Per le suddette finalita', l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attivita' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.
3.L'UNIRE svolge tutte le altre attivita' collaterali e derivate, a tutela della biodiversita' della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.
4.Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.
5.L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1999

Sentenze51


  • 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-11, n. 202411799
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • autorizzazione a far correre cavalli in competizioni sportive·
    • eccesso di potere·
    • incompatibilità tra società di corse e scuderie·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • par condicio tra operatori ippici·
    • principio di legalità e tassatività·
    • regolamento delle corse al trotto·
    • sospensione da attività ippiche·
    • violazione di legge

  • 2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-09, n. 202413838
    Provvedimento:
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    • accordo sostitutivo di provvedimento·
    • criteri di erogazione delle sovvenzioni·
    • determinazione delle sovvenzioni·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giornata di corsa·
    • modello parametrico di computo delle sovvenzioni·
    • sospensione delle sovvenzioni·
    • sovvenzioni alle società di corse·
    • violazione di legge

  • 3. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-17, n. 202414571
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • assegnazione delle giornate di corsa·
    • calendario nazionale delle corse ippiche·
    • compensazione delle spese di lite·
    • criteri di storicità·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • sospensione delle corse per COVID-19·
    • sovvenzioni alle società di corse

  • 5. TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-12-23, n. 202423354
    Provvedimento:
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    • accordi sostitutivi·
    • art. 11 Legge 241/1990·
    • art. 2 D.Lgs. 449/1999·
    • atti amministrativi generali·
    • criteri di riparto·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giornate di corsa·
    • obbligo di motivazione·
    • sovvenzioni ippodromi·
    • valore medio
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