funzioni dell'unire
Art. 2. Funzioni dell'UNIRE1.L'UNIRE promuove l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione e da sella, con particolare riferimento al purosangue inglese e al trottatore italiano; organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento; favorisce, con opportuni stanziamenti, lo sviluppo delle attivita' agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti; provvede alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura in tutte le sue componenti tecniche, economiche, sociali, culturali e promozionali; concorre alla tutela dell'incolumita' ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti. Contribuisce al finanziamento degli ippodromi per la gestione dei servizi resi.
2.Per le suddette finalita', l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attivita' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.
3.L'UNIRE svolge tutte le altre attivita' collaterali e derivate, a tutela della biodiversita' della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.
4.Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.
5.L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
2.Per le suddette finalita', l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attivita' degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri.
3.L'UNIRE svolge tutte le altre attivita' collaterali e derivate, a tutela della biodiversita' della razza equina e predispone piani di sviluppo anche pluriennali.
4.Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'UNIRE promuove e mantiene rapporti diretti con le organizzazioni nazionali di categoria, con la Federazione italiana sport equestri, con le istituzioni e le organizzazioni dell'ippica e dell'ippicoltura degli altri paesi e collabora alla realizzazione dei programmi di cooperazione a livello europeo e internazionale.
5.L'UNIRE, quale concessionario esclusivo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, assicura la diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, con qualsiasi mezzo tecnico effettuate, a qualsiasi fine utilizzate ed ovunque trasmesse.
1. TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-06-11, n. 202411799Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- autorizzazione a far correre cavalli in competizioni sportive·
- eccesso di potere·
- incompatibilità tra società di corse e scuderie·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- par condicio tra operatori ippici·
- principio di legalità e tassatività·
- regolamento delle corse al trotto·
- sospensione da attività ippiche·
- violazione di legge
2. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-17, n. 202414571Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- assegnazione delle giornate di corsa·
- calendario nazionale delle corse ippiche·
- compensazione delle spese di lite·
- criteri di storicità·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse ad agire·
- sospensione delle corse per COVID-19·
- sovvenzioni alle società di corse
3. TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-09, n. 202413838Provvedimento:Leggi di più...- accordo sostitutivo di provvedimento·
- criteri di erogazione delle sovvenzioni·
- determinazione delle sovvenzioni·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- giornata di corsa·
- modello parametrico di computo delle sovvenzioni·
- sospensione delle sovvenzioni·
- sovvenzioni alle società di corse·
- violazione di legge
5. TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-12-23, n. 202423354Provvedimento:Leggi di più...- accordi sostitutivi·
- art. 11 Legge 241/1990·
- art. 2 D.Lgs. 449/1999·
- atti amministrativi generali·
- criteri di riparto·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- giornate di corsa·
- obbligo di motivazione·
- sovvenzioni ippodromi·
- valore medio