omissione dei riversamenti agli enti creditori

Art. 47. Omissione dei riversamenti agli enti creditori1.Ferme le eventuali sanzioni penali, il concessionario che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i riversamenti agli enti creditori delle somme riscosse, e' tenuto a versare all'ente stesso anche gli interessi legali ed e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di cui e' stato ritardato o omesso il riversamento.
2.La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta del 95 per cento, del 90 per cento e del 75 per cento se il concessionario riversa, rispettivamente, entro dieci giorni, trenta giorni o sei mesi dalla prescritta scadenza, le somme di cui ha omesso, in tutto o in parte, il riversamento.
Entrata in vigore il 27 aprile 1999
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