segreto d'ufficio

Art. 35. Segreto d'ufficio1.Tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attivita' affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio.
2.I terzi di cui il concessionario si avvale per l'esercizio della sua attivita' sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Nota all'art. 35:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca disposizioni in tema di "T utela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Entrata in vigore il 27 aprile 1999

Sentenze4

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