abrogazioni

Art. 68. Abrogazioni1.Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
2.E' abrogato l'articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349.
Note all'art. 68:
- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, v. nelle note all'art. 58.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: "1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43".
- Il testo dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, recante differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, possono essere stabilite le disposizioni necessarie per garantire la tempestiva riscossione delle entrate tributarie e la continuita' del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici. I termini, anche processuali, relativi alle procedure esecutive di cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 nonche' agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, relativi alla riscossione delle entrate di cui all'art. 41 dello stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995 fino al 29 febbraio 1996.
2. I termini cui all'art. 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995, iniziano a decorrere dal 1 luglio 1995, ferma restando la validita' degli atti gia' compiuti. Fino al 29 febbraio 1996 possono essere validamente espletati gli atti e gli adempimenti previsti dalle norme di cui al precedente periodo, i cui termini siano gia' scaduti alla data del 30 giugno 1995 e sempreche' siano riferiti a crediti iscritti in ruoli la cui prima od unica rata sia scaduta successivamente al 1 gennaio 1993. Qualora il concessionario della riscossione ovvero il commissario governativo intenda espletare gli atti e gli adempimenti di cui al precedente periodo relativamente a crediti gia' compresi, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, in domande di rimborso o di scarico, lo stesso concessionario ovvero commissario governativo revoca dette domande entro il 30 settembre 1995 con contestuale riversamento degli eventuali sgravi provvisori concessi, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, su dette domande di rimborso.
3. Le disposizioni, contenute nell'art. 12, commi da 5 e 5-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 1995 relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 28 febbraio 1995 e secondo le modalita' stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 23 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1993, n. 96. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge 24 marzo 1993, n. 75, e del 30 aprile 1993 previste dai citati articoli 12, commi da 5 a 5-quater, del citato decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993, e 5 del citato decreto ministeriale 23 aprile 1993 sono differite rispettivamente, a quella di entrata in vigore della presente legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata. A tal fine le date del 24 marzo, giorno di entrata in vigore della legge ed al 31 ottobre 1995; la misura delle somme da versare per la definizione di cui ai commi 5 e 5-bis e' triplicata.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 75, comma 1, lettere a) e b), le parole: ''sei mesi'' e ''dieci mesi'' sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: ''diciotto mesi'', e ''ventidue mesi'';
b) all'art. 77, comma 1, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''ventiquattro mesi'';
c) all'art. 82, comma 1, e' soppressa la lettera d).
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche alle procedure esecutive per crediti iscritti a ruolo per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non siano scaduti i termini di presentazione della eventuale domanda di rimborso o di discarico.
6. (Abrogato)".
Entrata in vigore il 27 aprile 1999

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