Art 3

Art. 3.

La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge.

((Per i beni, il cui valore complessivo di stima non superi le lire 50.000, gli incanti sono tenuti nell'Ufficio del registro o del demanio nel cui distretto i beni medesimi o la maggior parte di essi sono situati.

Quando invece il valore di stima supera le lire 50.000 gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza della provincia ove i beni o la maggior parte di essi si trovano))

Pero' l'Amministrazione demaniale e' sempre in facolta' di derogare a questa norma di competenza, nei modi e con le attribuzioni indicate nel regolamento generale per la esecuzione della presente legge e di cui all'art. 14.
Entrata in vigore il 19 ottobre 1940
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