(stato giuridico del nato).

Art. 8. (Stato giuridico del nato).1.I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ((nati nel matrimonio)) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014

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