(stato giuridico del nato).
Art. 8. (Stato giuridico del nato).1.I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ((nati nel matrimonio)) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.