Art 32

Art. 32.

Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.

Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, ((...))

Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito.
Entrata in vigore il 18 giugno 1994
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