imposta municipale propria

Art. 8. Imposta municipale propria1.L'imposta municipale propria e' istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.(10)
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
3.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
4.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
5.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
6.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
7.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).

------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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