applicazione dell'imposta municipale propria
Art. 9. Applicazione dell'imposta municipale propria1.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
4.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
9.Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.(10)
------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
4.((LA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTRE COMMA)).
5.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
6.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
7.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
8.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)).
9.Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.(10)
------------AGGIORNAMENTO (10)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 718) che "Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013".