devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare

Art. 2. Devoluzione ai comuni della fiscalita' immobiliare1.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
4.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
5.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
6.A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a)e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed e' corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralita' finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
7.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
8.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
9.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228, COME MODIFICATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (22)
10.In ogni caso, al fine di rafforzare la capacita' di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario:
a)e' assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b)e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo; (2) (18) (19) (21) ((27))c)i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonche' ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa;
d)i comuni hanno altresi' accesso, con le modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
e)il sistema informativo della fiscalita' e' integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalita' locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
11.Il sistema informativo della fiscalita' assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).
12.A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato.
(6) (7)(22)

-----------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".
Lo stesso decreto ha poi disposto (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari". ------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che "Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
[...] e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012 [...]". ------------AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 380, lettera e)) che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui al presente articolo nonche' i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012. ------------AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' determinata nel 55 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento". ------------AGGIORNAMENTO (22)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto (con l'art. 1, comma 380-novies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016". ------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 1, comma 12-bis) che " Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".
Entrata in vigore il 26 ottobre 2019

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