Art 3
Art. 3.
I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facolta' di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.
Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Le convenzioni dovranno:
1) definire l'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilita' di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;
2) determinare i termini e le modalita' di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonche' delle conseguenti verifiche e collaudi;
3) definire le modalita' per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
I rapporti derivanti dalla rinuncia all'esercizio della facolta' di cui al precedente articolo 1 sono regolati in base a convenzioni da stipularsi, entro tre mesi dal verificarsi della rinuncia, tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali o le imprese autoproduttrici di energia elettrica. Le imprese possono farsi rappresentare dalle rispettive organizzazioni di categoria.
Le convenzioni, entro tre mesi dalla loro stipula, sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Le convenzioni dovranno:
1) definire l'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente articolo 2, determinandone gli indici di miglioramento in funzione del conseguimento di una migliore utilizzazione delle derivazioni di acqua dal punto di vista idraulico ed economico, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla data di scadenza originaria delle concessioni e della possibilita' di un esercizio dell'impianto in modo autonomo e separato rispetto allo stabilimento industriale della impresa autoproduttrice;
2) determinare i termini e le modalita' di presentazione dei progetti di massima e definitivi, relativamente ai lavori di potenziamento e di ristrutturazione necessari per il conseguimento dell'aumento della producibilita' di energia e/o di potenza di cui al precedente punto 1, nonche' delle conseguenti verifiche e collaudi;
3) definire le modalita' per l'esercizio, da parte dell'ENEL, del potere di impartire disposizioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
In caso di inadempimento degli obblighi o di inosservanza dei termini relativi alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 2 ed al precedente comma del presente articolo, ovvero di abituale inosservanza delle disposizioni impartite dall'ENEL ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, il Ministro dei lavori pubblici dichiara la decadenza dalla concessione, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.