Art 8

Art. 8.
Nelle regioni autonome della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sono fatti salvi i diritti e le attribuzioni derivanti dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Anche per le derivazioni idroelettriche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, la regione autonoma Valle d'Aosta provvede a rilasciare le subconcessioni all'ENEL o agli altri soggetti di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, secondo quanto previsto dai precedenti articoli, nonche' dall'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Entrata in vigore il 13 agosto 1982

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi