Art 1

Art. 1.
Nei casi di scadenza delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche per forza motrice, il trasferimento in proprieta' dell'Ente nazionale per l'energia elettrica delle opere di cui al primo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' condizionato all'esercizio, da parte dell'ENEL, della facolta' di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo 25 del citato testo unico e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.
I rapporti giuridici tra lo Stato ed il concessionario restano disciplinati dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 13 agosto 1982

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