(norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
Art. 18.(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)1.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
4.In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.
2.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
4.In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.