Art 14

Art. 14.((Le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale))
Passano altresi' a far parte gratuitamente del patrimonio comunale anche le aree e gli immobili di proprieta' degli enti ammessi al beneficio del trasferimento.
Le aree espropriate e tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro sei mesi dalla data del collaudo e una volta accertata la piena agibilita' delle opere stesse, passano a far parte gratuitamente del patrimonio comunale.
((L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco))
Sino alla data di tale passaggio, l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 provvedera' alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse.
La spesa relativa alla demolizione e allo sgombero dei materiali nelle aree abbandonate e' a carico dello Stato.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1992

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