(impegni).
Art. 14-ter. (Impegni).1.Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni ((e previa consultazione degli operatori del mercato)), puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese ((. Tale decisione puo' essere adottata per un periodo di tempo determinato e chiude)) il procedimento senza accertare l'infrazione.
2.L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge)).
3.L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a)si modifica ((in modo determinante)) la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.
2.L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato ((totale realizzato a livello mondiale durante l'esercizio precedente. Al fine di monitorare l'attuazione degli impegni, l'Autorita' esercita i poteri di cui all'articolo 14 della presente legge)).
3.L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a)si modifica ((in modo determinante)) la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.