Art. 14-ter.(( (Impegni). ))((1.Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni, puo', nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione.
2.L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3.L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a)si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.))
2.L'Autorita' in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo' irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3.L'Autorita' puo' d'ufficio riaprire il procedimento se:
a)si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b)le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c)la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti.))