comunicazione delle concentrazioni

Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni1.Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ((e)) qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui e' prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflattore dei prezzi del prodotto interno lordo. ((18))2.Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato e' considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
3.Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. (2)
5.L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
6.Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
7.L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8.L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.

--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui allo stesso decreto 487/1992. --------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2013.
Entrata in vigore il 24 gennaio 2012

Sentenze84


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400223
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 101 TFUE·
    • art. 2 legge 287/90·
    • art. 3 legge 241/90·
    • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
    • autorizzazione di concentrazione economica·
    • concentrazione economica·
    • conflitto di interessi·
    • diminuzione del fatturato·
    • interpretazione di misure comportamentali·
    • legittimazione ad impugnare provvedimento negativo·
    • misure comportamentali per neutralizzare effetti anticoncorrenziali·
    • nomina del Monitoring Trustee·
    • procedimento di ottemperanza·
    • regolamento antitrust·
    • rimedi per inottemperanza·
    • valutazione della concorrenza

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301058
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90·
    • art. 133, lett. l, del c.p.a.·
    • art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992·
    • contributi per il funzionamento dell'AGCM·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del Giudice tributario·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • giurisprudenza della Corte di Cassazione·
    • natura tributaria dei contributi

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301061
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 7 d.lgs. 546/1992·
    • contributo all'onere AGCM·
    • giudice amministrativo·
    • giudice tributario·
    • giurisdizione·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • natura tributaria dei contributi·
    • regolamento preventivo di giurisdizione

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301057
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 2 d.lgs. 546/1992·
    • atti amministrativi in materia fiscale·
    • contributi AGCM·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione tributaria·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • natura tributaria dei contributi·
    • principio di effettività dei tributi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi