comunicazione delle concentrazioni

Art. 16. Comunicazione delle concentrazioni1.Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
((1-bis.L'Autorita' puo' richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell'operazione. L'Autorita' definisce con proprio provvedimento generale, in conformita' all'ordinamento dell'Unione europea, le regole procedurali per l'applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19, comma2.Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore))((2. Per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari il fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi:
a) interessi e proventi assimilati;
b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
c) proventi per commissioni;
d) profitti da operazioni finanziarie;
e) altri proventi di gestione.
Per le imprese di assicurazione il fatturato e' sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo))3.Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4.Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. L'Autorita', a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. (2)
5.L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorita' contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
6.Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorita' ai sensi del comma 5, l'Autorita' deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
7.L'Autorita' puo' avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8.L'Autorita', entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle proprie conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilita'.

--------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui allo stesso decreto 487/1992. --------------AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2, alinea) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2013.
Entrata in vigore il 12 agosto 2022

Sentenze87


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301058
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 10, comma 7 ter, della l. n. 287/90·
    • art. 133, lett. l, del c.p.a.·
    • art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992·
    • contributi per il funzionamento dell'AGCM·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del giudice amministrativo·
    • giurisdizione del Giudice tributario·
    • giurisprudenza costituzionale·
    • giurisprudenza della Corte di Cassazione·
    • natura tributaria dei contributi

  • 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-01-04, n. 202400223
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 101 TFUE·
    • art. 2 legge 287/90·
    • art. 3 legge 241/90·
    • Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
    • autorizzazione di concentrazione economica·
    • concentrazione economica·
    • conflitto di interessi·
    • diminuzione del fatturato·
    • interpretazione di misure comportamentali·
    • legittimazione ad impugnare provvedimento negativo·
    • misure comportamentali per neutralizzare effetti anticoncorrenziali·
    • nomina del Monitoring Trustee·
    • procedimento di ottemperanza·
    • regolamento antitrust·
    • rimedi per inottemperanza·
    • valutazione della concorrenza

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-31, n. 202301057
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 133 c.p.a.·
    • art. 2 d.lgs. 546/1992·
    • atti amministrativi in materia fiscale·
    • contributi AGCM·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione tributaria·
    • giurisprudenza Corte Costituzionale·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • natura tributaria dei contributi·
    • principio di effettività dei tributi

  • 5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-08-05, n. 202406983
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • aiuti di Stato·
    • art. 107 TFUE·
    • art. 108 TFUE·
    • compatibilità con il mercato comune·
    • competenza della Commissione Europea·
    • concentrazioni tra imprese indipendenti·
    • concordato preventivo·
    • giudizio pregiudiziale·
    • interpretazione del diritto dell'Unione Europea·
    • notifica degli aiuti di Stato·
    • obbligo di notifica preventiva·
    • principio di lealtà delle amministrazioni·
    • principio di neutralità dell'Unione rispetto ai regimi proprietari delle imprese·
    • riorganizzazione aziendale·
    • risanamento aziendale·
    • test dell'operatore privato in economia di mercato·
    • trasferimento di partecipazioni pubbliche·
    • trasparenza e non discriminazione nelle operazioni economiche·
    • valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato·
    • verifica degli aiuti di Stato
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