attivita' consultiva

Art. 22. Attivita' consultiva1.L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a)di sottomettere l'esercizio di una attivita' o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b)di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c)di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Entrata in vigore il 13 ottobre 1990
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