Art 1

Art. 1.1.Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunita' scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, e' prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, e' posto a carico del fondo della protezione civile.
1-bis.L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata e' posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati.
1-ter.I comuni sedi di titolarita' di segretari comunali utilizzati dalle amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e successive integrazioni e modificazioni, e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione.
2.Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1 settembre 1986 nei comuni disastrati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e' autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987. (2)
3.Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilita' di cui alla citata normativa.
4.Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire e' posto a carico del fondo della protezione civile.
4-bis.Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e' prorogato al 31 dicembre 1986.
4-ter.Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attivita' produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.
4-quater.I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986. ((3))4-quinquies.Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e' prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987.

---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 gennaio 1987 n. 8, convertito dalla Legge di conversione 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) l'integrazione dell'art. 1 comma 2 del presente decreto legge nel senso che "nelle comunita' montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, e' autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza".---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 20 novembre 1987, n.474, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219."
Entrata in vigore il 21 novembre 1987

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2014-09-17, n. 201409747
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