giudizi di conto

Art. 2. Giudizi di conto1.Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilita' amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.
Nota all'art. 2:
- Il testo degli articoli 27 e 29 del R.D. n. 1038/1933 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) e' il seguente:
"Art. 27. - I conti sono depositati nella segreteria della sezione competente, che li trasmette al primo referendario o referendario designato quale relatore dal presidente".
"Art. 29. - La relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio o risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, o infine per i provvedimenti interlocutori che il relatore medesimo giudichi opportuno".
Entrata in vigore il 14 gennaio 1994

Sentenze6

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi