sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 9. Sostituzione dell'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 891.L'articolo 80 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, e' punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito.».
Entrata in vigore il 11 agosto 2006

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