Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Art. 23.Sostituzione dell'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 891.L'articolo 138-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».
«Art. 138-bis. - 1. Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di societa' di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed e' punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.
2. Con la stessa sanzione e' punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di societa' di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.».