Art 1-bis
Art. 1-bis.((1.Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
2.Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3.I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
4.Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
5.Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorita' amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti))
2.Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3.I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
4.Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
5.Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorita' amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti))