settori di attivita'

Art. 4. Settori di attivita'((1.Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2.La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:
a)l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici piu' avanzati; b)l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo; c)l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia.
Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e' determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonche' alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici.
3.La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.
4.Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche ed audiovisive.))---------------AGGIORNAMENTO (3)
La L. 29 dicembre 2000, n. 404 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica decorre "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma".
Entrata in vigore il 9 febbraio 2004

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