Annullamento delle elezioni di membri elettivi della commissione centrale.

Art. 13.Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.
In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.
Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.
Entrata in vigore il 13 agosto 1966

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