Regolamento-art. 54


Art. 54.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere presso gli Istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 52 del presente regolamento.

Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d'ingegnere-architetto presso gli istituti d'istruzione superiore indicati nell'art. 1 della legge entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.

La presente disposizione e' applicabile anche a coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione pero' di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica, nonche' i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche.

Entrata in vigore il 15 febbraio 1926
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