disposizione transitoria
Art. 16. Disposizione transitoria1.Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2.Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.
2.Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
Nota all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.