ambito della delega

Art. 1. Ambito della delega1.Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto:
a)il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;
b)il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in societa' bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
c)il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa' conferitarie, gia' compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;
d)una nuova disciplina fiscale volta a favorire una piu' completa ristrutturazione del settore bancario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), e' il seguente:
"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che hanno effettuato il conferimento dell'intera azienda sono disciplinati dal presente titolo e dai loro statuti".
Si ritiene opportuno riportare anche il contenuto dell'art. 1, comma 1:
"1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito".
- La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: "Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico".
- Il titolo della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' il seguente: "Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi".
Entrata in vigore il 17 aprile 2002

Sentenze8


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/01/2009, n. 1576
    Provvedimento:
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    • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-11, n. 202304775
      Provvedimento:
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      • approvazione statuti fondazioni·
      • art. 10 d.lgs. 153/1999·
      • art. 25 c.c.·
      • autonomia statutaria delle fondazioni·
      • controlli di legittimità e di merito·
      • diritto amministrativo·
      • diritto civile·
      • eccesso di potere amministrativo·
      • interesse legittimo·
      • legittimazione ad agire·
      • legittimità del provvedimento amministrativo·
      • modifiche statutarie delle fondazioni bancarie·
      • partecipazione assemblea soci·
      • potere di vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze·
      • pregiudizialità dei giudizi·
      • principio di doppia tutela·
      • sindacato amministrativo·
      • sospensione del giudizio·
      • tutela civilistica·
      • violazione statuto fondazione

    • 3. TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-07-23, n. 201408102
      Provvedimento:
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      • art. 10 d.lgs. n. 153/1999·
      • art. 11 d.lgs. n. 153/1999·
      • commissariamento di fondazioni bancarie·
      • compensazione delle spese·
      • eccesso di potere·
      • inammissibilità del ricorso·
      • modifiche statutarie·
      • silenzio-assenso·
      • sostituzione di organi amministrativi·
      • vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

    • 4. TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-05-03, n. 201304413
      Provvedimento:
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      • annullamento di provvedimento amministrativo·
      • competenze degli organi di amministrazione delle fondazioni·
      • difetto di istruttoria·
      • disparità di trattamento·
      • eccesso di potere·
      • giurisdizione del giudice amministrativo·
      • interesse legittimo·
      • statuto di fondazione bancaria·
      • sviamento di potere·
      • violazione di norme sulla rappresentanza territoriale

    • 5. TAR Roma, sez. III, sentenza 2010-09-08, n. 201032136
      Provvedimento:
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      • approvazione ministeriale degli statuti·
      • atti regolamentari·
      • compensazione delle spese·
      • eccesso di potere·
      • irricevibilità del ricorso·
      • notifica degli atti amministrativi·
      • statuto delle fondazioni·
      • termine per impugnare gli atti amministrativi·
      • terzi interessati·
      • violazione delle norme statutarie
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