Art 1-quater

Art. 1-quater.(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2008, N.25 ))((11))---------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: "Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale", di seguito: "Commissioni territoriali".
Entrata in vigore il 16 febbraio 2008

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