Art 6
Art. 6.
In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.