Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali-art. 8
Art. 8.
Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorita' sanitaria provinciale.
Devono, altresi', avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.
I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonche' refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.
Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorita' sanitaria provinciale.
Devono, altresi', avere idoneo ambiente per la temporanea, osservazione di malati sospetti contagiosi.
I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonche' refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.