Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

Art. 7.Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate1.All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute o"; ((2))b)nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente:
"centocinquantamila". ((2))---------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 14 luglio 2022, n. 175 (in G.U. 1ª s.s. 20/07/2022 n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»" e "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione".
Entrata in vigore il 20 luglio 2022
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