Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate

Art. 7.Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate1.All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)nella rubrica, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute o";
b)nel comma 1, dopo la parola: "ritenute" sono inserite le seguenti: "dovute sulla base della stessa dichiarazione o" e la parola: "cinquantamila" e' sostituita dalla seguente:
"centocinquantamila".
Note all'art. 7:
- Il testo vigente dell'art. 10-bis del citato decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10-bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.".
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
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