Testo-art. 39


Art. 39.


(Materiali per costruzioni edilizie).

L'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.
Nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste nell'art. 1604 del codice civile l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento. ((42)) -------------AGGIORNAMENTO (42)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili e' sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175".
Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
Entrata in vigore il 22 marzo 1945

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