Testo-art. 270

Testo-art. 270

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507 (98)(99)(101)((102)) -------------AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) e' abrogato il presente articolo salva l'applicazione in via transitoria prevista dall'articolo 79, commi da 2 a 6, del su citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. -------------AGGIORNAMENTO (99)
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999". -------------AGGIORNAMENTO (101)
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000". -------------AGGIORNAMENTO (102)
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
Entrata in vigore il 27 dicembre 1999
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