Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione campania

Art. 1.Risoluzione del contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania1.Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima sono risolti, fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
2.Il Commissario delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione dei nuovi affidatari del servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e definisce con il Presidente della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche per incrementare i livelli della raccolta differenziata ed individuare soluzioni compatibili con le esigenze ambientali per i rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
3.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative all'impatto ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti assicurando altresi' alle popolazioni interessate ogni elemento informativo sul funzionamento di analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
4.E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, di seguito denominata Consulta, presieduta dal Presidente della regione Campania, che provvede a convocarla, su proposta del Commissario delegato fino alla cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno parte i presidenti delle province e, fino alla cessazione dello stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha compiti consultivi in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche e per lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.
Alle riunioni della Consulta sono invitati a partecipare i sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti predetti. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi, per tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel settore dei rifiuti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e nazionale in materia di valutazione di impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di valutazione e di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro, per le relative verifiche tecniche e per le conseguenti necessita' operative, e' posto a carico del soggetto committente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento si applica ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino al 31 maggio 2006.
7.In funzione del necessario passaggio di consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili che appare utile rilevare, tenuto conto dell'effettiva funzionalita', della vetusta' e dello stato di manutenzione, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque entro il 31 dicembre 2007, le attuali affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute ad assicurarne la prosecuzione e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale rispetto dell'azione di coordinamento svolta dal Commissario delegato. Alla copertura degli oneri connessi con le predette attivita' svolte dalle attuali affidatarie del servizio provvede il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7. Le attuali affidatarie del servizio compiono ogni necessaria prestazione, al fine di evitare interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di smaltimento dei rifiuti e, della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa massima di euro 27 milioni per l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006.
8.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119)).
9.Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la struttura commissariale, al fine di adeguarne la funzionalita' agli obiettivi di cui al presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)

-------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 2006, n. 290, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 263/2006 cessa di avere efficacia il comma 9 del presente articolo. -------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 2007, n. 87, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a discarica, il personale di cui al comma 8 del presente articolo, non puo' superare le trenta unita'.
Entrata in vigore il 16 agosto 2013

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