(misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero)
Art. 30-ter.(Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero).
1.All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali";
b)il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti". ((8))-----------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera b), comma 1, del presente articolo, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.
1.All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, le parole: "rivestono carattere di interesse nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali";
b)il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti". ((8))-----------AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 16 luglio 2015, n. 171 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della lettera b), comma 1, del presente articolo, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata.