(notificazione a cura dell'avvocatura dello stato)

Art. 55.(Notificazione a cura dell'Avvocatura
dello Stato)1.L'Avvocatura dello Stato puo' eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53.2.Per le finalita' di cui al comma 1, l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato si dotano di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.3.La validita' dei registri di cui al comma 2 e' subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente, da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o di un avvocato dello Stato allo scopo delegato, ovvero dell'avvocato distrettuale dello Stato.4.Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 55:
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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