(semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

Art. 66.(Semplificazione delle procedure
per l'accesso al notariato)1.E' soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.2.Dopo la lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e' inserita la seguente:
"b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita'".3.Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneita' rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.4.Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente".5.All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni".6.Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
b)il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
c)la lettera c) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
d)gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89.7.Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' sostituito dal seguente:
"Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente".
Note all'art. 66:
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 (Norme per il conferimento dei posti notarili), cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c) aver superato la prova di preselezione informatica.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del gia' citato decreto legislativo n. 166 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Composizione della commissione esaminatrice). - 1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da:
a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede;
b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione.
2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
5. La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del gia' citato decreto legislativo n. 166 del 2006, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Il presidente organizza la commissione in tre sottocommissioni, nella composizione prevista dall'art. 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.»
- Si riporta il testo dell'art. 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 (Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 9. - Il concorso per esame e' disposto con decreto ministeriale che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno e inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
Il decreto contiene l'elenco dei posti messi a concorso, stabilisce il termine per la presentazione delle domande di ammissione e indica i giorni in cui avranno luogo le prove.
Il concorso per la nomina a notaio e' bandito annualmente.
La domanda di ammissione e' unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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