(rimedi giustiziali contro la pubblica amministrazione)

Art. 69.(Rimedi giustiziali contro
la pubblica amministrazione)1.All'articolo 13, primo comma, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati".
2.All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", conforme al parere del Consiglio di Stato";
2) il secondo periodo e' soppresso;
b)il secondo comma e' abrogato.
Note all'art. 69:
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Parere su ricorso straordinario). - L'organo al quale e' assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalita' previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita' costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e' regolare, esprime parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facolta' dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilita' del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Decisione del ricorso straordinario). - La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato.
[Abrogato].
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, puo' provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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