(modifiche al libro terzo del codice di procedura civile)

Art. 49.(Modifiche al libro terzo
del codice di procedura civile)1.Al libro terzo, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 e' aggiunto il seguente:
"Art. 614-bis. - (Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare). - Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di colla Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile".2.All'articolo 616 del codice di procedura civile, l'ultimo periodo e' soppresso.3.All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese.
L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell' articolo 618".4.All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza".
Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 616 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita' previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta'; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.».
- Si riporta il testo dell'art. 624 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 624 (Sospensione per opposizione all'esecuzione).
- Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione e' ammesso reclamo ai sensi dell'art.
669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, secondo comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non e' stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'art. 630, terzo comma.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'art. 618.».
- Si riporta il testo dell'art. 630 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 630 (Inattivita' delle parti). - Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice.
L'estinzione opera di diritto ed e' dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza e' comunicata a cura del cancelliere, se e' pronunciata fuori dall'udienza.
Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa e' ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e con l'osservanza delle forme di cui all'art. 178 terzo, quarto e quinto comma. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza.».
Entrata in vigore il 1 luglio 2009
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